CODICE CIVILE
Libro Quinto - Del lavoro
Titolo IV - Del lavoro subordinato in particolari rapporti
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 2239 - Norme applicabili
I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all'esercizio di un'impresa sono regolati dalle disposizioni delle sezioni II, III, IV del capo I del titolo II, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
Capo II - Del lavoro domestico
Articolo 2240 - Norme applicabili
Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico è regolato dalle disposizioni di questo capo e, in quanto più favorevoli al prestatore di lavoro, dalla convenzione e dagli usi.
Articolo 2241 - Periodo di prova
Il patto di prova si presume per i primi otto giorni.
Articolo 2242 - Vitto, alloggio e assistenza.
Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura e all'assistenza medica.
Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Articolo 2243 - Periodo di riposo
Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto [dopo un anno di ininterrotto servizio] (#1), ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni.
#1 - La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio 1969, n. 16, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2243 c.c. limitatamente all'inciso «dopo un anno di ininterrotto servizio».
Articolo 2244 - Recesso
Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli articoli 2118 e 2119.
Il periodo di preavviso non può essere inferiore a otto giorni o, se l'anzianità di servizio è superiore a due anni, a quindici giorni.
Articolo 2245 - Indennità di anzianità
In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un'indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.
L'ammontare dell'indennità è determinata sulla base dell'ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.
Se gli usi lo stabiliscono, l'indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie.
Articolo 2246 - Certificato di lavoro
Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto al rilascio di un certificato che attesti la natura delle mansioni disimpegnate e il periodo di servizio prestato.