CODICE CIVILE
Libro Quarto - Delle obbligazioni
Titolo VIII - Dell'arricchimento senza causa
Articolo 2041 - Azione generale di arricchimento
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.
Articolo 2042 - Carattere sussidiario dell'azione
L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subìto.