CODICE CIVILE
Libro Primo - Delle persone e della famiglia
Titolo XI - Dell'affiliazione e dell'affidamento
Articolo 400 - Norme regolatrici dell'assistenza dei minori
L'assistenza dei minori è regolata oltre che dalle leggi speciali dalle norme del presente titolo.
Articolo 401 - Limiti di applicazione delle norme
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento.
Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale.
Articolo 402 - Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza
L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori (#1) o della tutela sia impedito. Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'articolo 354.
Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della potestà, (#1) l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.
#1 - L’originaria espressione "patria potestà" è stata sostituita dall’articolo 146 L. 24 novembre 1981, n. 689. In conseguenza, ogni riferimento in norme di legge alla ”patria potestà” va corretto, anche per mancato adattamento delle disposizioni o sviste del legislatore.
Articolo 403 - Intervento della pubblica autorità a favore dei minori
Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere, all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.